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Cauzioni

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La “cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che intenda partecipare ad una gara indetta per l’assegnazione di un contratto d’appalto o di concessione di Lavori, Servizi o Forniture Pubblici.   Ha lo scopo di garantire al Committente la sottoscrizione del contratto d’appalto o di concessione da parte dell’Impresa risultata aggiudicataria.  L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2 % dell’importo a base d’asta.

L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto o di una concessione di Lavori, Servizi o Forniture Pubblici deve prestare una “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Tale percentuale è soggetta a maggiorazioni in funzione dell’entità del ribasso praticato in sede di offerta.

Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a condizione che venga prestata la garanzia fideiussoria in esame. La garanzia pari alla medesima rata di saldo maggiorata degli interessi legali, copre gli eventuali vizi dell’opera, dei servizi o della fornitura.

L’impresa che ha sottoscritto un contratto di appalto pubblico di soli lavori, può richiedere che le venga erogata una anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura massima del 20 % del valore del contratto. L’erogazione è subordinata alla prestazione di una garanzia fideiussoria di pari importo, maggiorata degli interessi legali. La garanzia copre la restituzione dell’anticipazione non ancora recuperata, nel caso in cui l’impresa decada dal diritto all’anticipazione stessa per ritardi nella esecuzione dei lavori per motivi a lei imputabili. 

Il prodotto comprende una serie di particolari garanzie, richieste per l’adempimento di obbligazioni a favore di Enti Pubblici, che per loro natura e caratteristiche non sono inquadrabili tra le categorie di rischio disciplinate dal Codice dei Contratti precedentemente indicate.

I contribuenti che all’atto della presentazione della dichiarazione annuale o trimestrale dell’I.V.A. si trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando garanzia mediante polizza fideiussoria.

La legge 28.1.1977 n. 10 (legge Bucalossi) “Norme per l’edificabilità dei suoli” stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipi agli “oneri” ad essa relativi. L’’esecuzione delle opere è subordinata a concessione comunale e, all’atto del rilascio della concessione ad edificare. I “Concessionari” possono essere chiamati a prestare garanzie per a) Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria b) obbligo di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione c) contributo commisurato al Costo di Costruzione da versare al Comune.

Nei contratti di costruzione, montaggio o fornitura di prodotti o servizi tra privati è frequente la richiesta di una garanzia a fronte degli obblighi assunti, principalmente di “fare”. Gli obblighi di pagamento generalmente sono garantiti da fideiussione bancaria o comunque con modalità diverse dalla polizza fideiussoria. Quest’ultima infatti è comunemente rilasciata con modalità diversa dalla “semplice richiesta”, subordinando il pagamento del risarcimento alla preventiva dimostrazione degli inadempimenti imputabili al Contraente.

La normativa doganale – rappresentata principalmente dal D.P.R. 23.1.1973 n. 43, dal D.M. 7.3.1977, dalla Legge 14.8.74 n. 346 e successive modificazioni – Reg. CEE 2913/92 e Reg. CEE 2454/93 – consente a chi effettua certe operazioni doganali la sostituzione del pagamento dei relativi diritti con la costituzione di una cauzione, anche mediante polizza fideiussoria. Ad esempio, a garanzia del pagamento periodico e/o differito, per temporanea importazione, per esercizio di magazzino doganale privato, o per diritti in sospeso, etc.

La normativa è disciplinata dalla Legge n. 210/1994 e si pone l’obiettivo di tutelare le persone fisiche, acquirenti o promissarie acquirenti di un immobile da costruire e che abbiano stipulato con un costruttore qualsiasi contratto, anche di leasing, che preveda il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su detto immobile. A carico del costruttore viene quindi previsto l’obbligo di provvedere al rilascio a favore dell’acquirente di una garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla somma e al valore di ogni altro corrispettivo, riscossi e da riscuotere, anteriormente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita/assegnazione dell’immobile dedotto in contratto. La garanzia copre la restituzione delle somme corrisposte nel caso in cui il costruttore si trovi in uno stato economico (stato di crisi) da cui può derivare il suo inadempimento.

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero. La normativa prevede che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano soggette ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventiva, nonché alla presentazione – da parte del notificatore – di una garanzia finanziaria, commisurata all’importo stimato delle eventuali spese di trasporto, di smaltimento, di recupero e di bonifica dei siti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione. Il Ministero dell’Ambiente ha delegato le Regioni o le Province autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.

I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l`applicazione della disciplina prevista dall`articolo 73, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e dal D.M. n. 139 del 13 dicembre 1979, che consente di compensare, nell`ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che compongono il gruppo stesso.

Trattasi di fideiussione a garanzia delle prestazioni previste per l’ingresso in Italia di uno straniero a fini di soggiorno turistico (artt. 4 e 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La garanzia copre in particolare la disponibilità dei mezzi di sussistenza adeguati per tutta la durata del soggiorno, anche con riferimento alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza.

L’Albo Nazionale è stato istituito con D. Lgs. 152/2006 presso il Ministero dell’Ambiente. Con Decreto del 20.06.2011, il Ministero stesso, per le Imprese iscritte all’Albo prevede la prestazione di una garanzia fideiussoria idonea a coprire il risarcimento delle somme dovute per le operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza e bonifica, ripristino delle aree contaminate, nonché per il risarcimento degli ulteriori danni all’ambiente.

A chi è rivolto Il prodotto è indirizzato alle Aziende di Autotrasporto di cose per conto di terzi con oltre due anni di attività. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. La polizza prevede il rilascio dell’attestazione di vigenza richiesta dagli uffici delle motorizzazioni civili, con la quale l’azienda contraente  dimostra la propria idoneità finanziaria. Quali rischi copre la polizza La Compagnia si costituisce fideiussore solidale del Contraente fino alla concorrenza della somma garantita, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni finanziarie che il Contraente medesimo dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 1071/2009.

AGEA è un Ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che assume la qualifica di organismo pagatore e agisce come unico rappresentante dello Stato Italiano nei confronti della Commissione Europea, quale responsabile della gestione degli aiuti afferenti la politica agricola comunitaria. AGEA prevede l’obbligo, a carico degli aggiudicatari dei contributi a fondo perduto, di stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dell’esatta destinazione dell’anticipo concesso, finalizzato alla realizzazione di un terminato progetto. Elba Assicurazioni ha concepito il prodotto per soddisfare due tipologie di agevolazione: 1) Piani di sviluppo rurale, che prevede un massimale di garanzia pari al 100% dell’anticipo dell’agevolazione concessa ed una durata pari al termine previsto per l’ultimazione dell’investimento maggiorata di norma di 18 mesi. La scadenza è determinata senza proroghe; 2) Ristrutturazione e riconversione vigneti (anche espianto e reimpianto) , che prevede un massimale di garanzia pari al 110% dell’anticipo dell’agevolazione concessa, ed una durata massima di 7 anni dall’emissione. La scadenza è determinata senza proroghe. Per entrambe le fattispecie di rischio, AGEA richiede il deposito delle sole “schede tecniche”, la cui sottoscrizione rappresenta l’atto formale di accettazione di tutte le condizioni previste negli “schemi tipo”.

Le imprese che intendono svolgere attività di Investigazione Privata, devono prestare una garanzia fideiussoria a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l’esercizio dell’ufficio e dell’osservanza delle condizioni previste dalla legge,  per la Licenza di Investigazione Privata. Il massimale di garanzia è determinato in rapporto al numero di categorie di attività per le quali viene richiesta la licenza.

La garanzia ha per oggetto – nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante – il risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell’eventuale maggior costo tra l’importo del contratto risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e l’importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi.

La garanzia ha per oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto. Altresì il Garante è tenuto a rimborsare le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dei lavori o comunque presenti sul luogo di esecuzione dell’appalto. 

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